Sez. 1, Ordinanza n. 4997 del 01/04/2003 (Rv. 561698 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso introduttivo - Inoltro per mezzo del servizio postale - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consente, per la proposizione del ricorso in opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'utilizzo del servizio postale.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)