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Sez. 1, Sentenza n. 2450 del 18/03/1999 (Rv. 524251 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso in opposizione - Presentazione - Modalità - Deposito presso la cancelleria del pretore - Necessità - Inosservanza - Conseguenze - Sanatoria derivante dalla costituzione dell'Amministrazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di inoltro del ricorso a mezzo del servizio postale.
Stato
decisa il 1999-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524251-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il ricorso in opposizione contro l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa non può essere inoltrato al pretore competente con plico postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria di detto pretore con consegna "a mani" del cancelliere, considerato che tale deposito (mancando negli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689 una disposizione derogatoria delle regole generali) costituisce il necessario strumento per portare all'esame del giudice adito l'atto d'impulso processuale, e che, inoltre, il deposito medesimo è effettuabile a mezzo del servizio postale solo in presenza di una specifica norma che preveda la relativa modalità in alternativa a quella della consegna diretta al cancelliere (quale l'art. 134 disp. att. cod. proc. civ., inerente al deposito del ricorso per cassazione e non suscettibile di applicazione analogica). Ne consegue l'impossibilità di configurare qualsiasi tipo di sanatoria in relazione ad un'attività inidonea "tout court" a realizzare la corrispondente fattispecie legale determinativa della proposizione del ricorso, a nulla rilevando, all'uopo, la eventuale costituzione in giudizio dell'Amministrazione e la sua eventuale difesa nel merito (Contra, sulla sola seconda parte, Cass. 9706968, rv 506261).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 57, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 134, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)