Sez. 3, Sentenza n. 10967 del 09/06/2004 (Rv. 573485 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - INTERESSI, FRUTTI ED ACCESSORI MATURATI DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA | Credito di valore - Ulteriore rivalutazione da parte del giudice di appello - Base di calcolo - Somma già rivalutata dal giudice di primo grado o somma liquidata in riferimento al momento del verificarsi del danno - Libera scelta del giudice di appello.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - INTERESSI, FRUTTI ED ACCESSORI MATURATI DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA
In un giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno, il giudice di appello, nel riconoscere la rivalutazione dovuta per la variazione del potere d'acquisto della moneta nel periodo successivo alla decisione di primo grado, è libero di scegliere come base di calcolo l'originario importo del credito o la somma già rivalutata dal giudice di primo grado sino alla data della propria decisione, applicando a seconda dei casi il coefficiente di rivalutazione adeguato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)