Sez. 3, Sentenza n. 10595 del 10/08/2000 (Rv. 539421 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Termine iniziale di prescrizione - Decorrenza - Disciplina ex art. 2935 cod. civ. - Deroga ex art. 2952, comma quarto cod. civ. - Configurabilità.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE
In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952, comma quarto, stesso codice, la quale, regolando, in ogni suo aspetto, il rapporto tra assicurato ed assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)