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Sez. 1, Sentenza n. 2544 del 28/03/1990 (Rv. 466238 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - RICHIESTA DI INDENNIZZO - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - CONTESTAZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATORE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466238-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - RICHIESTA DI INDENNIZZO - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - CONTESTAZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATORE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA - IRRILEVANZA.*

Nell'Assicurazione della responsabilità civile, la norma dettata dal quarto comma dell'art. 2952 cod. civ. - in base alla quale la prescrizione annuale dei diritti dell'assicurato (decorrente dal giorno in cui il terzo ha chiesto all'assicurato medesimo il risarcimento) rimane sospesa dalla comunicazione all'assicuratore di detta richiesta e fino a che il relativo credito non sia divenuto liquido ed esigibile - non soffre deroga nel caso in cui l'assicuratore, ricevuta quella comunicazione, abbia contestato in radice la garanzia assicurativa, deducendo che il sinistro non è compreso fra quelli indennizzabili. (V 2196/74, mass n 370570; (Conf 1253/77, mass n 384944).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)