Sez. 3, Sentenza n. 17834 del 22/08/2007 (Rv. 598803 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Termine iniziale di prescrizione - Decorrenza - Disciplina ex art. 2935 cod. civ. - Deroga ex art. 2952 cod. civ. - Sospensione - Liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato - Rilevanza - Comunicazione all'assicuratore della richiesta di risarcimento all'assicurato - Necessità - Efficacia di detta comunicazione anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo - Sussistenza.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE
In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952, quarto comma, cod. civ., la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato; tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)