Sez. 1, Sentenza n. 13831 del 07/01/2025 Cc. (dep. 09/04/2025) Rv. 287957-01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI | Bomba carta - Detenzione - Omessa denuncia all'autorità - Configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 679 cod. pen. ovvero del delitto di cui all'art. 2 della legge n. 895 del 1967 - Condizioni.
ARMI - MATERIE ESPLODENTI
La "bomba-carta" caratterizzata da limitata carica esplosiva è ricompresa tra le materie esplodenti, sicché la sua detenzione non preceduta dalla denuncia all'autorità integra la contravvenzione di cui all'art. 679 cod. pen., mentre quella che, per natura e quantità della carica e per le modalità di confezionamento, abbia capacità di provocare un rilevante effetto distruttivo va considerata un congegno esplosivo, la cui detenzione è punita a norma dell'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895.
Cod. Pen. art. 679, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 47, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)