Sez. 1, Sentenza n. 35603 del 21/10/2025 Ud. (dep. 30/10/2025) Rv. 288775-01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI | Caratteristiche - Distinzione dagli esplosivi - Rispettive norme applicabili - Fattispecie.
ARMI - MATERIE ESPLODENTI
Nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell'art. 678 cod. pen. rientrano le sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli "esplosivi" - la cui illegale detenzione è sanzionata dall'art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497 - le sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo. (Fattispecie relativa alla detenzione ed al porto di più "marmotte", manufatti realizzati artigianalmente e utilizzati per realizzare furti agli sportelli "bancomat" degli istituti bancari, la cui potenzialità distruttiva era stata rivelata dagli effetti del loro utilizzo sui dispositivi colpiti).
Cod. Pen. art. 678, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)