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Sez. U, Sentenza n. 14 del 26/10/1985 Cc. (dep. 21/11/1985) Rv. 171133 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE - CON VIOLENZA E CON MINACCIA O INGIURIA - CANCELLAZIONE DALL'ORDINAMENTO PER EFFETTO DI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - REATI RAVVISABILI NEL FATTO.*
Stato
decisa il 1985-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171133-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE - CON VIOLENZA E CON MINACCIA O INGIURIA - CANCELLAZIONE DALL'ORDINAMENTO PER EFFETTO DI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - REATI RAVVISABILI NEL FATTO.*

I reati militari di insubordinazione di cui agli artt. 186 e 189 cod. pen. militare pace, salvo quello commesso mediante omicidio, sono stati cancellati dall'ordinamento per effetto delle sentenze 26 del 1979 e 103 del 1982 della Corte costituzionale. Ne è conseguita la rivalutazione degli elementi della fattispecie diversi da quello della superiorità in grado del soggetto passivo, come la natura delle funzioni da esso esercitate. Se queste ultime sono tali da conferire al loro titolare la qualifica di pubblico ufficiale, nel fatto commesso in suo danno è da ravvisare oltraggio o resistenza, di cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. (Conf mass n 164857 Sezioni Unite; (contra mass n 162371 Sezioni Unite; (vedi però la legge 26 novembre 1985 n. 689 che ha reintrodotto le figure criminose dell'insubordinazione con violenze e della insubordinazione con minaccia o ingiuria).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 186 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)