Sez. 3, Sentenza n. 2031 del 18/05/1977 (Rv. 385757 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALE - REVOCABILITA - CARATTERE DELIBATIVO E PROVVISORIO - INCIDENZA SUL MERITO DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON LA SENTENZA - EFFETTI - REVOCA IMPLICITA DELL'ORDINANZA - CONFIGURABILITA - CONTRADDITTORIETA DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALE - REVOCABILITA - CARATTERE DELIBATIVO E PROVVISORIO - INCIDENZA SUL MERITO DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON LA SENTENZA - EFFETTI - REVOCA IMPLICITA DELL'ORDINANZA - CONFIGURABILITA - CONTRADDITTORIETA DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Le ordinanze collegiali hanno lo stesso carattere delibativo e provvisorio che hanno le ordinanze del giudice istruttore e, come queste, tendono al solo fine di provvedere alla continuazione dell'istruzione; esse, pertanto, non possono mai pregiudicare il merito della causa, riservato alla fase decisoria, e, salve le limitazioni previste nel capoverso dell'art 177 cod proc civ, possono sempre essere modificate e revocate, esplicitamente o implicitamente, cosicche l'eventuale contrasto tra l'ordinanza collegiale e la sentenza del medesimo giudice comporta solo la revoca implicita dell'ordinanza e non gia contraddittorieta di motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)