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Sez. 2, Sentenza n. 3804 del 04/06/1983 (Rv. 428726 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - DECRETI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - OPERAZIONI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE - INVENTARIO - NOMINA DELLO STIMATORE EX ART. 172 LEGGE FALL. E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - NATURA GIURISDIZIONALE - CONSEGUENZE - REVOCA DEL SUDDETTO PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE IN MANCANZA DI QUALUNQUE IMPUGNAZIONE - CASSAZIONE SENZA RINVIO DELLA REVOCA STESSA - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428726-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - DECRETI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - OPERAZIONI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE - INVENTARIO - NOMINA DELLO STIMATORE EX ART. 172 LEGGE FALL. E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - NATURA GIURISDIZIONALE - CONSEGUENZE - REVOCA DEL SUDDETTO PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE IN MANCANZA DI QUALUNQUE IMPUGNAZIONE - CASSAZIONE SENZA RINVIO DELLA REVOCA STESSA - OBBLIGATORIETÀ.*

Nelle diverse procedure concorsuali, in Mancanza di specifica previsione normativa, la liquidazione dei compensi agli ausiliari spetta all'organo giudiziario che ha provveduto alla loro nomina. Pertanto, poiché l'art. 172 legge fall. In tema di concordato preventivo dispone che spetta al giudice delegato la nomina dello stimatore che coadiuvi il Commissario giudiziale, il giudice delegato è l'unico organo competente a liquidare il compenso allo stimatore. Tale provvedimento, avente natura giurisdizionale e non amministrativa, siccome tende all'attuazione del diritto di un terzo a percepire la retribuzione dell'attività svolta, può essere modificato o rimosso solo nella competente Sede giurisdizionale, attraverso le impugnazioni del caso, ma non può essere revocato o modificato ex officio e a posteriori da parte del tribunale fallimentare, con la conseguenza che la revoca da parte del tribunale del provvedimento del giudice delegato al di fuori di qualsiasi impugnazione, comporta, ove la stessa sia denunziata con ricorso per Cassazione ex art. 111 cost., la sua Cassazione senza rinvio. (V 6400/81, mass n 417201).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25 com. 7, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25 com. 7, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 164, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 164, Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST., Legge Falliment. art. 172, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 172

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)