Sez. 2, Sentenza n. 4779 del 04/03/2005 (Rv. 579762 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Funzione - Termine non essenziale - Compatibilità - Fondamento - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE
In tema di contratto, la pattuizione di una clausola penale è compatibile con la previsione di un termine non essenziale per l'adempimento della prestazione, in conseguenza della diversa funzione ed operatività nel rapporto contrattuale, atteso che, mentre il termine riguarda il momento in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, cioè l'attualità dell'adempimento, la clausola penale si configura come mezzo di rafforzamento del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell'eventuale inadempimento, concretando una anticipata liquidazione convenzionale del danno, indipendentemente dalla prova della sua effettiva esistenza. (Nella specie, è stato ritenuto dovuto il pagamento della clausola penale pattuita per il ritardo nell'esecuzione dell'appalto, nonostante la natura non essenziale del termine stabilito per la consegna dell'opera).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)