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Sez. 3, Sentenza n. 590 del 30/01/1982 (Rv. 418335 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - TERMINE NON ESSENZIALE - COMPATIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418335-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - TERMINE NON ESSENZIALE - COMPATIBILITÀ.*

La pattuizione di una clausola penale è compatibile con la previsione di un termine non essenziale, in conseguenza della diversa funzione ed operatività nel rapporto contrattuale, poiché, mentre il termine (di adempimento) riguarda il tempus in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, cioè l'attualità del dover adempiere, la clausola penale si configura solo come un mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell'eventuale inadempimento e concreta una concordata liquidazione anticipata del danno derivatone, indipendentemente dalla prova della sua concreta esistenza, senza che la previsione di tale clausola sia collegata automaticamente al carattere necessariamente essenziale del termine previsto in contratto, in quanto sia l'art. 1382 cod. civ., che il successivo art. 1385 si limitano a collegare gli effetti delle clausole rispettivamente previste al fatto dell'inadempimento, ossia ad un fatto riferibile anche ad ipotesi diverse dalla scadenza del termine, e l'art. 1382 citato prevede la stipula della clausola penale per per il solo ritardo, supponendo, quindi, la possibilità di un adempimento posteriore alla scadenza del termine, salvo il risarcimento forfettario preventivato del danno derivante dal ritardo. (V 1890/79, mass n 398281).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)