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Sez. L, Sentenza n. 5627 del 15/03/2006 (Rv. 590075 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi - Mediante congiunzione con i contributi versati nell'A.G.O. - Ammissibilità - Fondamento - Effetti.
Stato
decisa il 2006-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590075-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE

In tema di ricongiunzione di periodi assicurativi, deve ritenersi consentita la facoltà di ricongiungere i contributi versati nell'A.G.O. e quelli versati in una delle gestioni dei lavoratori autonomi che fanno capo all'INPS (nella specie, gestione artigiani), onde ottenere, presso quest'ultima, una pensione commisurata all'intero periodo. Tale facoltà emerge, infatti, dal sistema delineato dall'art. 16 della legge n. 233 del 1990, che prevede, alternativamente, il cumulo dei periodi assicurativi (primo comma), che opera automaticamente, e la ricongiunzione (terzo comma), che opera a domanda: i due istituti comportano che periodi lavorativi svolti con iscrizione a diverse gestioni si sommano per fare acquisire l'anzianità assicurativa e contributiva necessaria per il diritto a pensione; tuttavia, mentre con il cumulo, che resta virtuale perché i contributi rimangono materialmente presso la gestione ove erano stati versati, ciascuna gestione eroga una quota corrispondente al periodo della propria iscrizione, e il pensionato gode, così, di due pro rata, viceversa, per la ricongiunzione, i contributi passano materialmente dalla gestione ove erano stati versati alla gestione degli autonomi "accentratrice", la quale eroga un'unica pensione commisurata all'intero periodo.

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/03/1990 num. 45 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 16/09/1990 num. 233 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)