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Sez. 1, Sentenza n. 2574 del 27/05/1989 (Rv. 462889 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADATTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI - OPPOSIZIONE - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DELLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI SIGNIFICATIVI TRA IL MINORE ED UN DETERMINATO PARENTE ENTRO IL QUARTO GRADO - OMESSA NOTIFICAZIONE A QUEL PARENTE DELLA DECLARATORIA DELL'ADOTTABILITÀ E DEGLI ATTI INTRODUTTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO - DENUNCIABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462889-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADATTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI - OPPOSIZIONE - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DELLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI SIGNIFICATIVI TRA IL MINORE ED UN DETERMINATO PARENTE ENTRO IL QUARTO GRADO - OMESSA NOTIFICAZIONE A QUEL PARENTE DELLA DECLARATORIA DELL'ADOTTABILITÀ E DEGLI ATTI INTRODUTTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO - DENUNCIABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Qualora la sentenza d'appello, in esito al giudizio d'opposizione avverso la dichiarazione dello stato d'adottabilità del minore, abbia negato che un determinato parente (entro il quarto grado) si trovi in rapporti significativi con il minore stesso, deve escludersi che il ricorso per Cassazione, senza investire detto accertamento negativo, possa denunciare l'omessa notificazione a quel parente della declaratoria dell'adottabilità e degli Atti introduttivi di primo e di secondo grado, in considerazione del giudicato interno formatosi in ordine all'insussistenza dei presupposti di fatto per l'insorgenza dell'Obbligo di provvedere a tale notificazione. (V 3072/86, mass n 446083).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)