Sez. 1, Sentenza n. 2118 del 15/03/1990 (Rv. 465945 - 01)
ADOZIONE (NUOVA DISCIPLINA) - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI - PROCEDIMENTO CAMERALE PER LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ - OMESSA CONVOCAZIONE DEI PARENTI CON RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON IL MINORE - NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANTENIMENTO O MENO DI RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON IL MINORE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
ADOZIONE (NUOVA DISCIPLINA) - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI - PROCEDIMENTO CAMERALE PER LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ - OMESSA CONVOCAZIONE DEI PARENTI CON RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON IL MINORE - NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANTENIMENTO O MENO DI RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON IL MINORE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Nel procedimento camerale per la dichiarazione dello stato di adottabilità, l'omessa convocazione dei parenti (entro il quarto grado) che abbiano mantenuto "rapporti significativi con il minore", come prescritto dall'art. 12 legge 4 maggio 1983 n. 184, non comporta la violazione del principio del contraddittorio, ma costituisce una causa di nullità del procedimento sotto il profilo dell'osservanza di una formalità volta ad acquisire dati essenziali per valutazione dell'interesse del minore e del diritto dello stesso ad essere educato nell'ambito della propria famiglia. Al riguardo il mantenimento o meno di rapporti significativi con il minore deve risultare dagli accertamenti compiuti ai sensi dell'art. 10 legge cit., ma può anche essere oggetto di accertamento nella fase contenziosa. (V 2574/89, mass n 462889; (V 3072/86, mass n 446083).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)