Sez. 5, Sentenza n. 525 del 12/01/2007 (Rv. 595112 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Processo tributario - Appello - Domande nuove - Inammissibilità - Diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo della pretesa fiscale - Ammissibilità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni l'avviso di accertamento con cui, in rettifica del dichiarato reddito d'impresa, l'ufficio consideri utile di esercizio imponibile la somma percepita a rimborso di opere di ristrutturazione di un immobile, non è nuovo e, quindi, inammissibile il motivo di appello con cui l'ufficio riconduca tale introito, già in primo grado definito finanziamento infruttifero, al diverso concetto di contributo di cui all'art. 53, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 917 del 1986, in quanto, inalterati i fatti costitutivi della pretesa fiscale, viene semplicemente introdotta una loro diversa qualificazione giuridica, senza alcuna menomazione del diritto di difesa della controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53 com. 1 lett. E, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)