Sez. 3, Sentenza n. 21029 del 03/02/2015 Ud. (dep. 21/05/2015) Rv. 263978 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reato di cui all'art. 181, comma primo bis, D.Lgs. n. 42 del 2004 - Natura di reato di pericolo presunto - Valutazione in concreto della offensività della condotta - Possibilità - Condizioni - Conseguenze in caso di giudizio di compatibilità paesaggistica successivamente intervenuto.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In tema di reati ambientali, il positivo accertamento di compatibilità paesaggistica dell'abuso edilizio eseguito in zona vincolata non esclude la punibilità del reato di pericolo di cui all'art. 181, comma 1-bis, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che non richiede per la sua integrazione un effettivo pregiudizio per l'ambiente, in quanto il rilascio di tale provvedimento non implica "automaticamente" che l'opera realizzata possa ritenersi "ex ante" inoffensiva o inidonea a compromettere il bene giuridico tutelato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)