Sez. F, Sentenza n. 35527 del 31/08/2001 Ud. (dep. 28/09/2001) Rv. 219895 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Opere modificative dello stato dei luoghi in zone vincolate ai sensi della legge n. 1497 del 1939 - Autorizzazione paesistica - Necessità - Assenza dell'autorizzazione - Reato configurabile - Fattispecie.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In tema di protezione delle bellezze naturali, qualsiasi modificazione dello stato di luoghi vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 è sottoposta ad autorizzazione paesistica, in mancanza della quale ricorre il reato previsto dall'art. 1-sexies d.l. 27 giugno 1985 n. 312, convertito nella legge n. 431 del 1985, senza che sia richiesto l'accertamento dell'esistenza di un danno concreto all'ambiente, costituendo la relativa violazione reato di pericolo. (Fattispecie concernente l'esecuzione, nel territorio del Parco nazionale dello Stelvio, di una variante in corso d'opera, consistente in una briglia di contenimento a valle della sede stradale, nell'ambito di lavori autorizzati di messa in sicurezza della viabilità, per la quale, pur sussistendo la richiesta della variante stessa da parte dell'Ufficio del Genio civile, difettava l'autorizzazione paesistica richiesta dalla legge n. 1497 del 1939).
Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1497 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)