Sez. 3, Sentenza n. 10641 del 30/01/2003 Ud. (dep. 07/03/2003) Rv. 224355 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reato di cui all'art. 163 D.L.G. 490 del 1999 - Natura di reato di pericolo presunto - Valutazione in concreto della offensività della condotta - Possibilità - Condizioni e limiti.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In materia paesaggistica il reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, che si pone in continuità normativa con l'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, non viene integrato da qualsiasi opera o attività compiuta senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, atteso che anche in presenza di un reato formale e di pericolo presunto è riservata al giudice la verifica dell'offensività specifica della condotta tenuta, con valutazione ex ante e che perciò deve essere diretta ad accertare non già se vi sia stato un danno al paesaggio ed all'ambiente, bensì se il tipo di intervento fosse astrattamente idoneo a ledere il bene giuridico tutelato.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 sexies CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 4901 art. 163
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)