Sez. 5, Sentenza n. 423 del 30/06/2015 Ud. (dep. 08/01/2016) Rv. 265908 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESISTENTI IN UFFICI O STABILIMENTI PUBBLICI | Nozione di stabilimento pubblico - Parti accessorie di edifici destinati allo svolgimento di pubbliche attività - Configurabilità dell'aggravante - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESISTENTI IN UFFICI O STABILIMENTI PUBBLICI
Agli effetti dell'art. 625, n. 7, cod. pen., devono ritenersi comprese nella nozione di "stabilimento pubblico" anche le parti accessorie degli edifici destinati all'esplicazione di pubbliche attività, come le scale, gli ingressi, i corridoi, i giardini, che rispetto ai medesimi edifici hanno una funzione sussidiaria e complementare. (Fattispecie in tema di tentato furto commesso all'interno degli spogliatoi di una palestra di un istituto scolastico ai danni di un'allieva).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 n. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)