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Sez. 4, Sentenza n. 22029 del 13/01/2015 Ud. (dep. 26/05/2015) Rv. 263853 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESISTENTI IN UFFICI O STABILIMENTI PUBBLICI | Nozione di stabilimento pubblico - Parti accessorie di edifici destinati allo svolgimento di pubbliche attività - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263853-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESISTENTI IN UFFICI O STABILIMENTI PUBBLICI

Agli effetti dell'art. 625, n. 7, cod. pen., devono ritenersi comprese nella nozione di "stabilimento pubblico" anche le parti accessorie degli edifici destinati all'esplicazione di pubbliche attività, come le scale, gli ingressi, i corridoi, i giardini, che rispetto ai medesimi edifici hanno una funzione sussidiaria e complementare (Fattispecie in tema di furto di denaro commesso all'interno del botteghino di un teatro).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)