Sez. 1, Ordinanza n. 739 del 07/02/1995 Cc. (dep. 25/03/1995) Rv. 200501 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Confisca | Ricorso per cassazione avverso il provvedimento relativo - Ammissibilità - Esclusione - Opposizione - Ammissibilità - Provvedimento dalla corte suprema in caso di ricorso irritualmente proposto.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Confisca
Avverso i provvedimenti in tema di confisca emessi dal giudice dell'esecuzione senza formalità (cosiddetti provvedimenti "de plano") non è ammesso il ricorso per cassazione, ma l'opposizione davanti allo stesso giudice. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., l'eventuale ricorso per cassazione irritualmente proposto va qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 667, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)