Sez. 3, Sentenza n. 1748 del 28/01/2005 (Rv. 580024 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Chiamata su istanza del convenuto - Estensione della domanda del'attore al terzo chiamato - Terzo chiamato come soggetto passivo della domanda - Estensione automatica - Fondamento - Terzo chiamato con invocazione di "causa petendi" diversa da quella fatta valere dall'attore - Estensione della domanda solo su richiesta dell'attore - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE
Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso. Il suddetto principio, invece, non opera, allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" ed in particolare, ove l'azione dell'attore sia di natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo verso l'attore diverso da quello da lui invocato, al fine non già dell'affermazione della responsabilità diretta ed esclusiva del terzo verso l'attore sulla base del rapporto dedotto dal medesimo, bensì allo scopo di ottenere, sulla base del dedotto diverso rapporto di responsabilita dedotto, il rilievo dalla responsabilità invocata dall'attore con la domanda introduttiva della lite; e in questo secondo caso resta ferma l'autonomia sostanziale dei due rapporti confluiti nello stesso processo (sulla base di tali principi la Suprema Corte, in un'ipotesi nella quale l'attore, nella qualità di danneggiato, aveva invocato nei confronti di un Condominio la responsabilità ex artt. 2043, 2051 e 2053 cod. civ. per il danno cagionato dalla caduta di una canna fumaria condominiale, ed il convenuto aveva chiamato in causa ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. il costruttore, il direttore ed il progettista dei lavori per la sua realizzazione, e due di costoro avevano a loro volta chiamato in causa altri tre soggetti indicandoli come direttori dei lavori e collaudatore, ha ritenuto che erroneamente il giudice di merito avesse considerato automaticamente estesa la domanda dell'attore nei confronti dei chiamati ed ha cassato senza rinvio la sentenza sul punto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)