Sez. 3, Ordinanza n. 6050 del 12/03/2009 (Rv. 607082 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Osservanza del termine previsto dall'art. 47, comma secondo, cod. proc. civ. - Onere probatorio a carico del ricorrente - Necessità - Inottemperanza - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI
In tema di regolamento di competenza, l'istante, anche quando deduca che il termine per proporre il ricorso sia quello annuale decorrente dal deposito della sentenza impugnata - in quanto non ne sia prevista la comunicazione o la stessa non sia concretamente avvenuta o lo sia in maniera incompleta o inidonea - ha l'onere di documentare la tempestività della notificazione dell'istanza, ove l'impugnazione sia stata posta in essere oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che abbia deciso sulla competenza. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso, non avendo i ricorrenti ottemperato all'invito loro rivolto alla produzione di idonea certificazione dell'ufficiale giudiziario intesa a dimostrare il giorno in cui essi avevano consegnato l'istanza per la notificazione, sicchè quest'ultima doveva essere considerata tardiva).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)