Sez. U, Sentenza n. 1306 del 08/02/1991 (Rv. 470836 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria. | Controversia promossa dal sostituito d'imposta contro il sostituto per il pagamento relativo anche alla parte del credito trattenuta e versata per imposta e maggiorata degli interessi - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza - Estensione alla pretesa di rivalutazione monetaria di detta parte del credito - Esclusione - Conseguenza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria.
La giurisdizione delle commissioni tributarie, sulla controversia che il sostituito d'imposta promuova contro il sostituto, per ottenere il pagamento anche di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta, maggiorata degli interessi, non si estende alla pretesa di rivalutazione monetaria, quale risarcimento del danno per il ritardo nel soddisfacimento di detta parte del credito stesso, perché questa integra domanda autonoma, che non coinvolge il rapporto tributario e resta quindi devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Conf. alla sent. n. 217/91 mass n 470455.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)