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Sez. 4, Sentenza n. 36244 del 27/05/2014 Ud. (dep. 27/08/2014) Rv. 260630 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Droghe cosiddette "leggere" - Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo - Configurabilità - Conseguenze - Illegalità sopravvenuta della pena - Annullamento con rinvio per rideterminazione della pena - Estensione al coimputato rinunciante all'impugnazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2014-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260630-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio per la rideterminazione della pena la sentenza di condanna che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale, anche in relazione al coimputato che abbia rinunciato all'impugnazione ovvero che non abbia sollevato censure sulla dosimetria della pena.

Riferimenti normativi: Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)