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Sez. 4, Sentenza n. 46825 del 21/10/2014 Ud. (dep. 12/11/2014) Rv. 260910 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Droghe cosiddette "leggere" - Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo - Configurabilità - Pena inflitta a titolo di continuazione - Pronuncia di incostituzionalità - Incidenza - Annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260910-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, pur determinando la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, non comporta l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta utilizzando, quale riferimento per il calcolo dell'aumento per la ritenuta continuazione, i parametri edittali previsti dalla disciplina incostituzionale, allorquando tale aumento possa considerarsi di minimo rilievo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)