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Sez. 6, Sentenza n. 14293 del 20/03/2014 Ud. (dep. 26/03/2014) Rv. 259062 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Condotte illecite di lieve entità - Dichiarazione di incostituzionalità della legge n. 49 del 2006 - Effetti sul trattamento sanzionatorio - Reviviscenza della più favorevole disciplina previgente - Ricorso per cassazione - Applicabilità della disciplina 'ripristinatà - Condanna a pena sensibilmente superiore rispetto al minimo edittale vigente all'epoca del fatto - Annullamento con rinvio - Necessità.
Stato
decisa il 2014-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259062-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Deve essere annullata con rinvio, per la rideterminazione della pena, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza dell'applicazione della disciplina più favorevole prevista dal testo originario della disposizione, ripristinata a seguito dell'annullamento per incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vicies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modifiche dalla l. 2 febbraio 2006, n. 49 (sentenza Corte Cost. n. 32 del 2014), quando la pena base sia stata determinata nel provvedimento impugnato in termini sensibilmente distanti dai limiti edittali minimi, sì da imporre una nuova globale valutazione del fatto nel confronto con la 'nuovà cornice edittale, valutazione non consentita in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 vicies CORTE COST., Legge 02/02/2006 num. 49 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)