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Sez. 5, Sentenza n. 22992 del 12/11/2010 (Rv. 615822 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Controversie successive al 1° gennaio 2001 - Ricorso in cassazione notificato al solo Ministero dell'Economia - Inammissibilità - Costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Sanatoria "ex nunc" - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615822-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate e la controversia non può instaurarsi nei confronti del Ministero, con la conseguenza che il ricorso per cassazione notificato solo a quest'ultimo, sia che abbia partecipato al giudizio di merito venendone estromesso, sia (e a maggior ragione), quando non vi abbia partecipato, è inammissibile per radicale inesistenza dell'atto impugnatorio e tale inammissibilità, avendo la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate (soggetto effettivamente legittimato a contraddire) efficacia sanante soltanto "ex nunc", non viene meno quando la stessa abbia notificato il controricorso dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata oltre il termine perentorio previsto per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)