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Sez. 1, Sentenza n. 10358 del 17/05/2005 (Rv. 581484 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Inesistenza giuridica della notifica del ricorso per cassazione - Costituzione della parte intimata oltre il termine per impugnare - Sanatoria " ex nunc" - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2005-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581484-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Qualora la notificazione del ricorso per cassazione sia radicalmente inesistente, la costituzione in giudizio della parte ha efficacia sanante solamente "ex nunc" e non vale ad impedire la inammissibilità della impugnazione quando il relativo termine sia già scaduto al momento della costituzione medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)