Sez. L, Sentenza n. 3261 del 05/03/2003 (Rv. 560884 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Straordinaria - Quote di trattamento di fine rapporto maturate nel medesimo periodo - Previsione del loro pagamento da parte del Fondo per la mobilità della manodopera - Abrogazione da parte dell'art. 8 D.L. n. 86 del 1988 - Ripristino del rimborso da parte della Cassa integrazione guadagni - Limiti - Lavoratori riassunti al termine del periodo di integrazione salariale - Onere del datore di lavoro - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In tema di cassa integrazione guadagni straordinaria, il trattamento di fine rapporto nella quota maturata durante il periodo di integrazione salariale è stato posto a carico del "Fondo per la mobilità della manodopera" nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge n. 675 del 1977 e quella del D.L. n. 86 del 1988 ed a carico della Cassa integrazione guadagni per il tempo anteriore e successivo a questo periodo, a condizione che al termine del periodo di integrazione salariale il lavoratore venisse licenziato o comunque non venisse rioccupato nella stessa azienda. Pertanto nel caso di rioccupazione, il trattamento restava a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 297 del 1982.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 art. 2 com. 2, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 21 com. 5, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)