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Sez. 1, Sentenza n. 19862 del 23/11/2003 (Rv. 572993 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Art. 1 legge n. 184 del 1983 - Portata - Stato di abbandono del minore - Nozione - Accertamento da parte del giudice - Necessità - Portata - Rimedi - Applicabilità - Condizioni - Limiti - Finalità - Forza maggiore transitoria ex art. 8 legge n. 184 del 1983 e art. 8 legge n. 149 del 2001 - Attenuazione o cessazione - Stato di abbandono - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Situazione del minore presso gli affidatari e presso la famiglia d'origine - Comparabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572993-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 1 legge n. 184 del 1983 (sul punto non modificato dall'art. 1 legge n. 149 del 2001), il minore ha diritto non già "ad una famiglia" bensì a crescere ed essere educato nell'ambito "della propria famiglia". Ne consegue che solamente quando quest'ultima non sia in grado di provvedere alla sua educazione e alla sua crescita, soddisfacendo quantomeno al livello di cura minimo al di sotto del quale quest'ultima possa venire a risultare irreparabilmente compromessa, per il medesimo sorge l'interesse ad essere eventualmente introdotto e vivere in una famiglia diversa da quella d'origine, che si profili idonea ad assicurargli quanto è spiritualmente e materialmente necessario per il suo sviluppo, con conseguente applicazione dei previsti istituti dell'affidamento o dell'adozione, sempre che, peraltro, le gravi carenze morali e materiali integranti lo stato di abbandono non dipendano da causa di forza maggiore transitoria, giacché, in tal caso, ove le suddette carenze ci siano o si attenuino (fino al suindicato limite minimo di accettabilità) viene meno il presupposto stesso della dichiarazione di adottabilità, restando irrilevante la valutazione prognostica della situazione che verrebbe per il minore a realizzarsi presso eventuali affidatari, non essendo questa comparabile con la prospettiva che attende il minore al rientro nella famiglia d'origine, posto che l'adozione non è volta ad assicurare al minore le migliori condizioni di vita possibili, ma costituisce una "extrema ratio".

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 28/03/2001 num. 149 art. 1, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)