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Sez. 5, Sentenza n. 4711 del 31/10/1996 Cc. (dep. 07/01/1997) Rv. 206566 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Rigetto di istanza di dissequestro - Ricorso in appello - Necessità - Ricorso "per saltum" in Cassazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206566-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI

In materia di misure di prevenzione, rientrano nell'ampio concetto di revoca (art. 3 primo comma legge 31 maggio 1965 n. 575) tutti i provvedimenti relativi a prestazioni attinenti alla perdita di efficacia del sequestro. Ne consegue che, a norma del secondo comma del citato art. 3 legge n. 575/1965 - che rinvia all'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 -, avverso tali provvedimenti è dato il rimedio del ricorso in Appello, e solo successivamente del ricorso in Cassazione. (Nella fattispecie escludendo la possibilità di ricorso "per saltum" la Corte ha trasmesso alla Corte Territoriale competente un ricorso per Cassazione proposto avverso il provvedimento con cui il Tribunale aveva respinto la istanza di dichiarazione di perdita di efficacia del sequestro di un immobile - avvenuto nell'ambito del procedimento di prevenzione -, istanza avanzata sul presupposto che la confisca non era stata emessa entro l'anno dal sequestro).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)