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Sez. 1, Sentenza n. 6236 del 28/12/1994 Cc. (dep. 13/02/1995) Rv. 200537 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Impugnazioni | Provvedimento di revoca o modifica della misura - Appellabilità - Norme applicabili.
Stato
decisa il 1994-12-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200537-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Impugnazioni

In difetto di diversa e specifica disposizione, in materia di provvedimenti che modificano o revocano, ad istanza dell'interessato, le misure di prevenzione ai sensi dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono applicabili, per quanto concerne le impugnazioni, le norme stabilite dall'art. 4 della medesima legge, onde contro di essi è proponibile l'appello e solo dopo l'esaurimento di tale grado di giudizio è esperibile il ricorso per Cassazione. (In applicazione di detto principio la Corte ha dichiarato convertito in appello, ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione proposto avverso il provvedimento che, disattendendo la richiesta di revoca, aveva modificato le modalità di esecuzione di una misura di prevenzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 580, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)