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Sez. 2, Sentenza n. 12235 del 19/08/2002 (Rv. 556947 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO | Ammissione - Mera facoltà del giudice - Mancato deferimento - Obbligo di motivazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556947-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO

Il potere del giudice del merito di deferire il giuramento suppletorio ha natura eminentemente discrezionale, e il suo mancato esercizio, pur in presenza di espressa richiesta di parte, non può formare oggetto di sindacato alcuno in sede di legittimità, neppure sotto il profilo dell'omissione di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 n. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)