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Sez. 2, Sentenza n. 5265 del 12/06/1997 (Rv. 505131 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO | Ammissione - Mera facoltà del giudice - Deferimento - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Mancato deferimento - Obbligo di motivazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505131-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO

Il giudice di merito che ritenga la causa giunta ad un stato di "semiplena probatio" ha la facoltà (ma non anche l'obbligo) di deferire il giuramento suppletorio ai sensi del disposto dell'art. 2736 n. 2 cod. civ., mentre alla parte che abbia assolto in modo insufficiente al proprio onere probatorio va riconosciuto, simmetricamente, non altro che un mero interesse di fatto a quel deferimento (ma non anche la possibilità di dolersi che l'organo collegiale non abbia, in ipotesi, esercitato il relativo potere), così che dovrà ritenersi sindacabile soltanto la decisione positiva del giudice di ricorrere a tale mezzo istruttorio (e solo limitatamente al profilo della adeguatezza e della correttezza logica della relativa motivazione in ordine alle circostanze della effettiva esistenza di una "semiplena probatio" e del maggior contenuto probatorio che si presume offerto dalla parte prescelta a prestare il giuramento), ma non anche quella negativa di non farne uso (in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697), senza che, in quest'ultimo caso, possa invocarsi la omessa motivazione di tale, discrezionale decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)