Sez. L, Sentenza n. 101 del 08/01/2003 (Rv. 559497 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO | Deferimento di giuramento suppletorio - Potere discrezionale del giudice di merito - Presupposti - Relativa valutazione - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Limiti.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO
Il deferimento del giuramento suppletorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, cui è riservata tanto la valutazione circa la sussistenza del requisito della "semiplena probatio" e dell'opportunità di avvalersi o meno di tale mezzo di prova integrativo, quanto la scelta della parte alla quale il giuramento deve essere deferito. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)