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Sez. 5 - , Sentenza n. 856 del 26/11/2020 Ud. (dep. 12/01/2021) Rv. 280156 - 01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI | Danno patrimoniale di speciale tenuità - Entità del danno - Valutazione - Momento della consumazione - Necessità - Eventi successivi - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280156-01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI

In tema di reati fallimentari, ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., l'entità del danno cagionato deve essere riferita al momento della consumazione del reato, essendo invece irrilevanti eventuali eventi successivi. (Nella specie la Corte ha ritenuto irrilevante per il riconoscimento dell'attenuante il fatto che la procedura fallimentare fosse stata definita con un concordato).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 com. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)