Sez. 1, Sentenza n. 55459 del 15/06/2017 Cc. (dep. 12/12/2017) Rv. 272398 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IN GENERE | Rapporti tra decisione cautelare e decisione di merito - Strumentalità - Conseguenze - Giudizio cautelare anche di rinvio - Sopravvenuta sentenza di condanna - Verifica dei gravi indizi di colpevolezza - Interesse dell'indagato - Permanenza - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IN GENERE
In tema di provvedimenti "de libertate", la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale; pertanto la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame - anche in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione - con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)