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Sez. 5, Sentenza n. 22235 del 07/05/2008 Cc. (dep. 03/06/2008) Rv. 240425 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IN GENERE | Giudizio cautelare di rinvio - Sopravvenuta sentenza di condanna - Valutazione in ordine alla esistenza di cause di estinzione del reato - Preclusione.
Stato
decisa il 2008-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240425-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IN GENERE

In tema di provvedimenti "de libertate", la sopravvenienza di una sentenza di condanna in ordine ai medesimi fatti per i quali sia stata emessa una misura cautelare esonera il giudice di rinvio, non solo dall'esame della situazione indiziaria alla stregua dei principi enunciati nella decisione di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione, ma anche in ordine all'esistenza di cause estintive del reato, poiché la decisione cautelare, inserita nel procedimento incidentale, non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, anche non irrevocabile, emessa nel processo principale, stante la relazione strumentale esistente tra i due procedimenti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)