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Sez. 2, Sentenza n. 39473 del 22/09/2015 Cc. (dep. 30/09/2015) Rv. 264813 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Valutazione dei gravi indizi di colpevolezza - Principio di assorbimento - Valore endoprocedimentale - Coimputati separatamente giudicati - Sentenza assolutoria - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264813-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, il c.d. "principio di assorbimento", in base al quale l'intervento di una decisione sul merito dell'imputazione preclude al giudice cautelare un autonomo esame dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, presuppone che sussista identità di imputato, di reato e di procedimento; ne deriva che non può riconoscersi efficacia vincolante, ai fini predetti, alla sentenza di assoluzione eventualmente sopravvenuta nei confronti dei coimputati giudicati separatamente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)