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Sez. F, Sentenza n. 34201 del 25/08/2009 Cc. (dep. 04/09/2009) Rv. 244905 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino nei casi previsti dall'art. 307 cod. proc. pen. - Domanda del P.M. - Necessità - Motivazione specifica e puntuale della domanda - Necessità - Esclusione - Allegazione degli elementi sui quali si fonda - Necessità - Obblighi del giudice.
Stato
decisa il 2009-08-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244905-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

La domanda cautelare, necessaria anche per il ripristino della custodia carceraria a norma dell'art. 307 cod. proc. pen., deve essere qualificata dall'allegazione degli atti su cui si fonda ma può anche non essere connotata da una specifica e puntuale motivazione, che invece è oggetto di obbligo per il giudice chiamato a provvedere sulla domanda stessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)