Sez. 6, Sentenza n. 36422 del 30/04/2014 Cc. (dep. 29/08/2014) Rv. 259937 - 01
664096 | Domanda cautelare del P.M. - Requisiti - Motivazione specifica e puntuale della richiesta - Obbligatorietà - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
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In tema di misure cautelari personali, non è nulla nè inesistente la richiesta del P.M. affetta da vizi motivazionali o, corredata da motivazione meramente apparente, poichè tali irregolarità sono testualmente previste dall'art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., come causa di nullità, non di inesistenza, ed esclusivamente in riferimento a provvedimenti del giudice. (Fattispecie in cui è stata ritenuta valida e non inesistente la richiesta cautelare del P.M. che conteneva i capi di imputazione, il rinvio "per relationem" agli atti di P.G. e il richiamo ai precedenti penali dell'indagato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)