Sez. 1, Sentenza n. 4474 del 10/08/1982 (Rv. 422468 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - ASSICURATORE CHE NON ABBIA ASSUNTO LA COSIDDETTA GESTIONE DELLA LITE - RESPONSABILITÀ - OLTRE IL LIMITE DEL MASSIMALE - CONFIGURABILITÀ - MAGGIORE DANNO DERIVANTE DA INTERESSI E SVALUTAZIONE MONETARIA DA LIQUIDARSI DA PARTE DELL'ASSICURATO IN FAVORE DEL TERZO DANNEGGIATO - RESPONSABILITÀ DELLO ASSICURATORE - PRESUPPOSTI - INGIUSTIFICATO RITARDO NELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - CONSEGUENTE RISARCIBILITÀ DA PARTE DELL'ASSICURATORE IN FAVORE DELL'ASSICURATO DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE DA QUEST'ULTIMO NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - ASSICURATORE CHE NON ABBIA ASSUNTO LA COSIDDETTA GESTIONE DELLA LITE - RESPONSABILITÀ - OLTRE IL LIMITE DEL MASSIMALE - CONFIGURABILITÀ - MAGGIORE DANNO DERIVANTE DA INTERESSI E SVALUTAZIONE MONETARIA DA LIQUIDARSI DA PARTE DELL'ASSICURATO IN FAVORE DEL TERZO DANNEGGIATO - RESPONSABILITÀ DELLO ASSICURATORE - PRESUPPOSTI - INGIUSTIFICATO RITARDO NELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - CONSEGUENTE RISARCIBILITÀ DA PARTE DELL'ASSICURATORE IN FAVORE DELL'ASSICURATO DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE DA QUEST'ULTIMO NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO.*
Nell'Assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore che non abbia assunto la cosiddetta gestione della lite, in tanto risponde, anche oltre il limite del massimale, del maggior danno che l'assicurato deve risarcire al terzo danneggiato per interessi e svalutazione monetaria, in quanto determini un notevole ritardo nella definitiva liquidazione del danno con un comportamento pretestuoso e dilatorio come quando, chiamato dall'assicurato nel giudizio intrapreso dal danneggiato, attui una condotta processuale sostanzialmente rivolta a tale scopo con la negazione, senza seri motivi, della garanzia assicurativa, la formulazione di eccezioni del tutto inconsistenti, l'impugnazione temeraria della pronuncia di condanna, ecc. Nel qual caso l'assicurato, che sia condannato a corrispondere un risarcimento superiore al massimale, ha diritto di ottenere la differenza dall'assicuratore in base al rapporto assicurativo, per il suo colpevole inadempimento. (V 4822/81, mass n 415531; (V 2937/80, mass n 406674).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)