Sez. L, Sentenza n. 11493 del 14/11/1998 (Rv. 520702 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Finalità - Stipulazione - Titolo di studio o diploma di specializzazione - Elemento ostativo - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
La laurea, il diploma di specializzazione e qualsiasi altro titolo di studio, così come non costituiscono requisiti per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro (salvo quanto stabilito nella specifica ipotesi di cui al comma 17 dell'art. 3 del D.L. n. 726 del 1984, nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 863 del 1984), non ne impediscono in alcun modo la stipulazione, poiché tale tipo di contratto è essenzialmente diretto ad assicurare un addestramento di carattere pratico, avente la funzione di consentire l'acquisizione di esperienze e conoscenze che si dimostrino utili anche se il lavoratore sia già in possesso delle necessarie cognizioni teoriche connesse al possesso di un titolo di studio, nell'ottica secondo cui simili cognizioni non escludono la necessità di un certo periodo di pratica formativa e rappresentano spesso solo una condizione propedeutica di una ulteriore fase di formazione pratica del lavoratore.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)