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Sez. L, Sentenza n. 7265 del 08/08/1996 (Rv. 499035 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Elementi causali - Funzione formativa - Necessità - Assenza totale - Conseguenze - Trasformazione "ex tunc" in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - Fattispecie relativa a irrogazione di sanzione amministrativa per l'abusivo godimento dei benefici contributivi previsti per detto contratto.
Stato
decisa il 1996-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499035-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

La mancanza totale della componente relativa all'addestramento fa venire meno la funzione propria del contratto di formazione e lavoro - contratto speciale, distinto sia dal normale contratto di lavoro subordinato, sia dal contratto di apprendistato, avente una causa mista costituita dallo scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato all'acquisizione della professionalità necessaria al lavoratore per immettersi nel mondo del lavoro - e lo trasforma in un contratto di lavoro a tempo indeterminato "ex tunc". (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con cui era stata ritenuta legittimamente irrogata dall'I.N.P.S. una sanzione amministrativa all'impresa che aveva fruito indebitamente dei benefici previsti per il contratto di formazione e lavoro in relazione ad un contratto stipulato per il conseguimento di una qualifica professionale di cui il lavoratore era già in possesso).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)