Sez. L, Sentenza n. 3211 del 15/04/1997 (Rv. 503680 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Elementi causali - Funzione formativa - Necessità - Oggetto del contratto - Mero svolgimento delle mansioni tipiche di un determinato profilo professionale - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
Il contratto di formazione e lavoro si caratterizza come contratto a causa mista, costituita dallo scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato all'acquisizione della professionalità necessaria al lavoratore per immettersi nel mondo del lavoro; la funzione dell'addestramento, pertanto, costituendo elemento necessario del contratto, può essere presente in misura maggiore o minore, ma non può mancare del tutto. Ne consegue che, anche se la legge non pone a carico del datore di lavoro uno specifico obbligo di insegnamento e non contempla specifici modelli di formazione, il contratto di formazione e lavoro non può avere ad oggetto il mero svolgimento delle mansioni tipiche di un determinato profilo professionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge Cost. 19/12/1984 num. 863
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)