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Sez. 3, Sentenza n. 4186 del 23/04/1998 (Rv. 514836 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Debito da risarcimento non eccedente il massimale di polizza - Debito da indennizzo gravante sull'assicuratore - Criterio di calcolo - Riferimento al debito da risarcimento - Necessità - Rivalutazione ed interessi sul capitale originario - Spettanza - Liquidazione degli interessi - Criterio.
Stato
decisa il 1998-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514836-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, nel caso in cui il debito da risarcimento non superi il massimale di polizza, che costituisce il limite della prestazione dell'assicuratore, sono dovuti, fino alla concorrenza di detto massimale, la rivalutazione e gli interessi sul capitale originario, dovendo il debito da indennizzo essere calcolato nella misura risultante dal riferimento al debito di risarcimento gravante sul danneggiante, che comprende la somma rivalutata e gli interessi fino al momento della liquidazione. Questi ultimi peraltro vanno computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente(per effetto dei prescelti indici di svalutazione) ovvero in base ad un indice medio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)