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Sez. 2, Sentenza n. 8947 del 10/09/1998 (Rv. 518750 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Per equivalente - Con riferimento al valore del bene perduto (anche danaro) - Svalutazione monetaria decorrente dal fatto illecito - (Con riferimento al danno emergente) - Inclusione - Ulteriore danno per l'inutilizzazione della somma sborsata, fino al rimborso - (Lucro cessante) - In re ipsa - Prova dell'ammontare - Con ogni mezzo (art. 2056 cod. civ.) - Criterio degli interessi - Decorrenza - Dal fatto illecito, sulla somma rivalutata - Esclusione - Sull'incremento nominale di essa nei singoli momenti - Necessità.
Stato
decisa il 1998-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518750-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA

La liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale, effettuata per equivalente, ossia con riferimento al valore del bene- anche danaro - perduto all'epoca del fatto, deve comprendere la svalutazione monetaria intervenuta fino alla decisione definitiva (danno emergente); deve poi aggiungersi il danno - in re ipsa, dimostrabile nell'ammontare con tutti i mezzi, ai sensi dell' art. 2056 cod. civ. - per la mancata disponibilità della somma dall'esborso al rimborso (lucro cessante), e se il criterio prescelto per calcolarlo è quello degli interessi, non possono conteggiarsi sulla somma rivalutata con decorrenza dall'evento, ma in relazione ai singoli momenti in cui la somma si incrementa nominalmente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)